venerdì 5 ottobre 2012

8 ottobre riunione Comitato per Pisa e Provincia

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Pisa, giovedì 20 settembre 2012 -2013 in stilepisano

ATTO COSTITUTIVO E STATUTO

Art. 1  - Costituzione
E’ costituito su iniziativa delle sottoscritte associazioni  il comitato senza fini di lucro denominato “Comitato per Pisa capoluogo di provincia”

Art. 2  - Sede
Il comitato ha sede a Pisa in via Pietro Gori, 17 presso la sede dell’Associazione degli Amici di Pisa

Art. 3 - Durata
Il Comitato ha durata fino al raggiungimento dello scopo dichiarato che dovrà essere deliberato dall’assemblea degli aderenti.
Art. 4  - Scopo
Il Comitato intende perseguire i seguenti scopi:

-promuovere una modifica dell’art 17 della legge 135/2012 affinché i criteri di determinazione del capoluogo della nuova provincia siano espressi: sulla base di criteri oggettivi relativi alla dimensione ed alla popolazione del territorio provinciale preesistente, posizione baricentrica rispetto al territorio della stessa (art.17 comma 4/bis), alla dimensione e alla popolazione del territorio provinciale preesistente, alla presenza di istituzioni, aziende pubbliche, enti pubblici, istituzioni universitarie sanitarie e di ricerca, presenza di infrastrutture interconnesse, presenza e arrivi turistici nell’anno, l’offerta di patrimonio artistico.

-promuovere una modifica dei criteri contenuti nella deliberazione del consiglio dei ministri del 10.7.2012 (G.U. n. 171 24.7.2012- criteri per il riordino delle province) che tenga conto anche  dei parametri oggettivi contenuti al punto precedente.
-promuovere le ragioni della incostituzionalità della legge in particolare rispetto a quanto contenuto negli articoli 5, 114, 133 c.1 della Costituzione della Repubblica Italiana.
Art. 5 - Promotori
Il numero dei promotori è illimitato. Possono essere promotori del Comitato tutte le persone fisiche, le persone giuridiche e gli enti che ne condividono gli scopi dell’organizzazione e si impegnano in qualsiasi modo, ed ognuno per le proprie possibilità e capacità, a realizzarli.

Art. 6  - Organi sociali
Sono organi del comitato: l’Assemblea, il Consiglio Direttivo, il Presidente.

Art.7 - Composizione dell’Assemblea
L’Assemblea si compone di tutti i promotori del Comitato. L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Comitato.
Art.8 - Convocazione
L’Assemblea viene convocata tramite posta elettronica e annunci sui quotidiani locali.

Art. 9 - Maggioranze
L’Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con almeno metà dei promotori in proprio o per delega. In seconda convocazione le delibere sono valide con qualsiasi  numero di intervenuti.  L’Assemblea delibera a maggioranza dei presenti.

Art. 10 -Consiglio Direttivo
Composizione del Consiglio Direttivo. Il Comitato è amministrato da un consiglio direttivo composto da un minimo di cinque ad un massimo di undici membri eletti dall’Assemblea. Il Consiglio Direttivo dura in carica fino al raggiungimento degli scopi associativi. Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno un Presidente.

Art. 11 -Convocazione del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente secondo le modalità di convocazione dell’Assemblea. Le delibere del Consiglio direttivo sono valide se vengono prese a maggioranza dei presenti. Il Consiglio Direttivo si occupa della gestione ordinaria e straordinaria del Comitato. Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno un Segretario verbalizzante ed un Vice Presidente.

Art. 12 – Gratuità delle cariche sociali
I Consiglieri e il Presidente non hanno diritto a nessun compenso né a gettoni di presenza.

Art. 13 - Contributi e Patrimonio
I contributi sono versati in forma libera e senza quota minima da parte dei promotori. Il patrimonio è costituito da: le quote d’iscrizione, i contributi e liberalità ricevute, riserve accantonate di avanzi di gestione.
Art. 14  Rendiconto esercizio sociale-
devoluzione del patrimonio
L’esercizio sociale coincide con l’anno solare. Al termine di ogni esercizio il consiglio direttivo provvede alla redazione del rendiconto da approvare da parte dell’Assemblea. All’atto dello scioglimento è fatto obbligo di devolvere il patrimonio secondo le volontà emerse dall’Assemblea.

Art. 15 Norme di rinvio
Non previsto nel seguente statuto si rinvia alle norme generali del Codice Civile.

riunione del Comitato lunedì 8 ottobre ore 21.15 sede Amici di Pisa, via Gori 17 Pisa, Quartiere di San Martino in Kinzica



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