Lo Statuto

Compagnia di Calci


STATUTO



Titolo I  –  Denominazione e Finalità

Articolo 1 –    Il giorno 1 settembre 2003 si è costituita in Calci, con durata illimitata,  l'Associazione culturale, sociale e ricreativa, denominata Compagnia di Calci, quale continuazione simbolica delle antiche Compagnie militari di Calci e di Montemagno esistenti all’epoca della Repubblica Pisana, e come continuazione della Compagnia di Calci partecipante al Gioco del Ponte almeno dal 1604 e fino al 1807.

Articolo 2 – L'Associazione è apolitica e persegue le seguenti finalità:
Quali fini principali:
Ripristinare il Gioco del Ponte in similitudine all'antico, con l’uso del targone e in tal senso provvedere all'allestimento di una Battaglia dimostrativa in Calci, tramite la realizzazione del progetto denominato “Il Targone”, redatto dall'Associazione stessa.  In tal senso l'Associazione riconosce il Gioco del Ponte solamente come rielaborazione e continuazione ludica del più antico Gioco del Mazzascudo, Battaglia unica che si disputava con mazze e scudi, a Pisa, in epoca repubblicana, tra la parte della Città a nord dell’Arno (Gallo) e la parte a sud (Gazza) ripresa con caratteristiche simili sul Ponte Vecchio (o di Mezzo) nel periodo 1568-1807 come una Battaglia unica, con l’uso del targone, tra le due Fazioni della Città, Tramontana a nord dell’Arno, Mezzogiorno a sud, ognuna composta da sei Compagnie:
    Tramontana: Santa Maria, San Michele, Mattaccini, Calcesana, Satiri, Calci.
Mezzogiorno: San Martino, Sant’Antonio, San Marco, Leoni, Dragoni, Delfini.
Divulgare in ogni modo la cultura del Gioco del Ponte, dal Mazzascudo alla Battaglia del 1807, recuperare ed insegnare le antiche tecniche di Battaglia.
Vigilare sulla conformità del Gioco del Ponte in merito alla storiografia descritta nei documenti storici del Gioco del Ponte. A tal proposito vagliare attività e comportamenti del Comune di Pisa, del Consiglio degli Anziani, delle Fazioni, delle Compagnie (Squadre), delle Magistrature e di tutti gli Aderenti del Gioco, per ciò che concerne lo svolgimento della Battaglia, della Marcia delle Armate o Mostra delle Truppe e dei Cerimoniali introduttivi del Gioco.
Armare una propria Squadra o Affronto, denominata Calci, all'atto dell'effettuazione del Gioco del Ponte con l’uso del targone, o comunque non più con il carrello; l’Associazione individuerà un Capitano che sceglierà uno o più Caporali, i Combattenti e i Celatini, e nominerà uno o più Armatori che provvederanno al completo armamento e mantenimento della Squadra.
Provvedere all'insegnamento e a riproporre le evoluzioni militari delle bandiere, al fine di divulgare i movimenti descritti da Francesco Ferdinando Alfieri nel 1638 e tutti quei movimenti militari di bandiere, tamburi, trombe ecc. tipici della Repubblica Pisana e del periodo classico del Gioco del Ponte (1568-1807).
Diffondere la conoscenza della storia e della cultura calcesana e pisana, agendo a tal proposito come Società Storica Calcesana.
Divulgare il dialetto o vernacolo pisano e l’uso della lingua italiana.
Salvaguardare il territorio, la fauna, la flora di Pisa e Provincia, soprattutto nel Comune di Calci, con particolare attenzione ai torrenti calcesani e al Monte Pisano.
Salvaguardare e far conoscere i beni artistici, monumentali, architettonici e archeologici di Pisa e Provincia, in particolare del Comune di Calci; difendere e far conoscere i beni artistici, monumentali, architettonici e archeologici pisani o fatti da pisani che si trovano fuori dai confini provinciali e nazionali.
Difendere e riscoprire la cultura enologica e gastronomica di Pisa e Provincia.
Gestire eventuali strutture sportive, allestire ed effettuare, autonomamente o in collaborazione con altre Associazioni, Comitati o Enti: feste, sagre, spettacoli, progetti, mostre, convegni, concerti, eventi sportivi, raduni, tornei, giochi storici e quant'altro, possa valorizzare Pisa e Calci.
Sostenere e tutelare le Associazioni sportive calcesane e pisane, (prime fra tutte il Pisa Calcio 1909) escludendo tutte quelle Società che sono sezioni o vivai di Società non pisane.
Osservare l'operato della Unione Europea, dello Stato, della Regione, della Provincia e del Comune di Calci, per informare e sensibilizzare i cittadini sulle decisioni prese nei confronti del nostro territorio.
Recuperare e salvaguardare l’antica toponomastica calcesana e pisana.
Restaurare, salvaguardare e valorizzare strutture architettoniche storiche come: metati, molini, frantoi, ponti canali, riprese idrauliche, aldii, gore e tutte quelle attrezzature inerenti alle attività industriali calcesane e alle attività lavorative scomparse.
Promuovere la tracciatura e l’apposizione di segnaletica sui sentieri del Monte Pisano; la revisione e correzione della nomenclatura delle vie o piazze del Comune di Calci; la correzione ed ampliamento della cartografia dei percorsi del Monte Pisano; la riapertura di strade, sentieri e vie pubbliche del Comune di Calci; l'eventuale organizzazione di percorsi a sfondo storico educativo e ambientale in collaborazione con il locale Istituto Scolastico.
Rinsaldare, con scambi culturali di ogni genere, i legami di amicizia con tutti coloro che discendendo dalle famiglie calcesane che furono legate all’attività dei molini e dei frantoi, e che vivono fuori dai confini comunali, in Italia o nel mondo, e con tutti coloro che discendono da quelle antiche famiglie pisane che abbandonarono Pisa e il suo Contado dopo la prima (1406) e dopo la seconda (1509) occupazione fiorentina; in tal senso promuovere ed effettuare ricerche genealogiche.
Diffondere i valori della solidarietà, della pace, della libertà e della indipendenza dei popoli.
Istituire una biblioteca storica calcesana.
Recuperare e diffondere la cultura marinara pisana, avvicinare i cittadini alla Regata di San Ranieri e alla Regata delle antiche Repubbliche Marinare, controllando che sia rispettata, nelle Regate e nei Cortei, la storicità di tali eventi.

Articolo 3 –    L'impresa della Compagnia di Calci è la “Fama”, figura femminile alata in atto di corsa, su campo bianco quadrilobato alle estremità da quattro sfere dorate, e iscritta in doppio ornato di colore verde e dorè; la “Fama” ha un ramo di alloro nella mano sinistra e una chiarina avvicinata alla bocca nella mano destra, delimitata sugli angoli da motivi pittorici in forma di ali e da arabeschi dipinti negli stessi colori di verde e dorè, il tutto forma L'emblema e il vessillo dell’Associazione Compagnia di Calci; è copia fedele dell'acquerello conservato presso la Biblioteca Universitaria di Pisa, ad opera di Francesco Maria Frosini (tav.2, sec. XVII).
        Il motto della Compagnia di Calci è “NUMQUAM RETRORSUM”.
       
Articolo 4 –    L’insegna della Compagnia di Calci consiste in una allegoria, costituita da due chiarine incrociate, intrecciate da un galano dorato, con su scritto di verde e di bianco: EX VIRTUTE FAMA, tali chiarine sono racchiuse da un serto d'alloro, il tutto su campo bianco, delimitato da motivi floreali composti da rami di ulivo, mortella, castagno e vite, in verde e dorè; il tutto forma l’insegna della Compagnia di Calci al Gioco del Ponte, usata per le Battaglie Generali negli anni 1785 e 1807, tale bandiera è copia fedele della tempera su carta conservata presso il Palazzo Pitti di Firenze, ad opera di G.M. Terreni (“l'Accampamento”, 1785).
        Il Targone da Mostra della Compagnia di Calci è formato nella parte inferiore da un riquadro trasversale crescente da sinistra a destra di colore verde e da quattro riquadri simili, ma di forma più stretta, con i colori verdi e dorati, per finire nella parte superiore con un riquadro di forma più grande e di colore dorè, con un corno di colore verde, intrecciato da un ramo di alloro.
        Il Targone del Caporale/CapoSquadra è di colore bianco, verde e dorè, con nella parte superiore la Fama con due chiarine o trombe, nelle mani, la Fama poggia con il piede sinistro sopra un cartiglio, nel quale è racchiuso il motto: “FAMAM EXTENDERE FACTIS EST VIRTUTIS OPUS”
        Il Targone da Combattimento reca un motivo a riquadri alternati verdi, bianchi e dorè, disposti a scacchiera.

Articolo 5 –    L’Associazione ha come altri simboli storici le bandiere delle Comunità di Calci: Castello, Castelmaggiore, Colle Villa, Corte, Gabella, Montemagno, Nicosia, Pieve, Ponte a Parlamento, Rezzano, San Lorenzo, Tre Colli.

Articolo 6 –    L’Associazione ha sede in Calci, in via Ruschi n°120.

Articolo 7 –    L'anno sociale ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre; anche se l'apertura simbolica delle attività sociali è fissata per il 25 marzo, giorno del Capodanno Pisano.
        Le date che l’Associazione riconosce come feste annuali, oltre a quelle che ricordano le battaglie per l’Unità d’Italia, la liberazione e la nascita della Repubblica Italiana, sono:
        25 marzo Capodanno Pisano; 16 giugno Luminara di San Ranieri; 17 giugno Regata di San Ranieri; 6 agosto lo die di Santo Sisto, giorno che ricorda le vittorie navali della Repubblica Pisana; 1a domenica d’agosto, Fiera di Sant’Ermolao; 1 settembre, ricorrenza di Pisa Capitale d’Italia (1864); 9 novembre nascita della seconda Repubblica Pisana (1494); altre date sono quelle legate all’effettuazione del Gioco del Molino, del Gioco del Ponte, della Regata delle Repubbliche Marinare e di tutti i cerimoniali introduttivi di queste feste.

Articolo 8 –    L’Associazione non ha fini di lucro, può però intraprendere attività economica, nei limiti consentiti dalla legge, esclusivamente per il perseguimento delle finalità statutarie.
        Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili ed immobili che l'Associazione possiede e da quanto potrà possedere in avvenire. Esso è incrementato dagli investimenti in impianti e strumenti derivanti da oculate gestioni dell'esercizio economico o da eventuali erogazioni, donazioni o lasciti.
        L'Associazione per raggiungere gli scopi prefissi, si avvale dei seguenti mezzi:
contributi associativi;
contributi di società, enti, persone fisiche, ecc. che ne intendono sostenere l'attività;
commercializzazione, quale attività residuale, di nomi, colori  simboli di pertinenza dell'Associazione, come meglio descritti negli articoli 3 e 4  del presente statuto;
azioni promozionali ed ogni altra iniziativa consentita dalla legge;
sponsorizzazioni;
ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.


Titolo II  –  dei Fautori

Articolo 9 –    L'ammissione a socio, detto Fautore, è consentita alle persone con facoltà di intendere e di volere; la razza, la nazionalità, la religione, il sesso o gli ideali politici sono irrilevanti.
        La domanda d'ammissione a Fautore, da parte di un minorenne, dovrà essere controfirmata da almeno un genitore.
        L'ammissione di un Fautore è deliberata dal Consiglio, su domanda scritta del richiedente, e diventa efficace con il versamento della quota sociale; all’atto dell’adesione, il Fautore, se residente nel Comune di Calci, dovrà obbligatoriamente, indicare l’affiliazione ad una delle Comunità di Calci.

Articolo 10 –    I Fautori hanno il diritto - dovere di difendere il buon nome del Comune di Calci, della Città di Pisa e della sua Provincia, laddove si intenda per Provincia, oltre al territorio attuale, anche quei Comuni che sono passati alla Provincia di Livorno nel 1925, nonché il buon nome dell'Associazione, di rispettare gli altri Fautori, di provvedere al decoro della sede sociale e alla preservazione delle dotazioni dell’Associazione; hanno inoltre il dovere di osservare, sempre e rispettosamente lo Statuto.

Articolo 11 –    I Fautori perdono la qualifica di socio dell'Associazione per :
decesso;
dimissioni, da presentarsi per iscritto tramite comunicazione in data certa;
morosità, dovuta al mancato pagamento della tessera annuale;
espulsione, da decretarsi all'unanimità del Collegio di Garanzia  in caso di danno o dolo arrecato all'Associazione.

Articolo 12 –    I Fautori si dividono in tre categorie:
Fautori Onorari: a carattere vitalizio, esonerati dal versamento di quote annuali; sono nominati all'unanimità dal Consiglio Direttivo dell'Associazione;
Fautori Ordinari: coloro che s'impegnano a pagare la quota annuale;
Fautori Fondatori: coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo dell'Associazione, per i quali si applica la quota relativa ai Fautori Ordinari.


Titolo III  –  Organizzazione

Articolo 13 –    Gli Organi dell'Associazione sono:
l'Assemblea dei soci denominata  Parlamento;
il Consiglio Direttivo denominato Consiglio della Capitania;
il Collegio di Garanzia, con funzioni di Collegio dei Revisori dei Conti e dei Probiviri, denominato Magistratura dei Regolatori.

Sezione  I  –  il Parlamento

Articolo 14 –Il Parlamento è composto da tutti i Fautori Ordinari, Fondatori e Onorari iscritti all'Associazione per l'anno in corso, che ottemperino ad entrambe le seguenti condizioni:
risiedano o abbiano risieduto nel Comune di Calci;
non abbiano mai partecipato  in qualsiasi forma e in qualsiasi epoca al Gioco del Ponte nelle fila della Fazione di Mezzogiorno, così come desunto dagli atti ufficiali del Gioco.
        Della convocazione deve essere dato pubblico avviso mediante affissione all'albo presso la sede sociale, altrimenti a mezzo stampa locale, altrimenti per iscritto tramite comunicazione da inviare a tutti i membri del Parlamento.
        Il Parlamento è validamente costituito con la maggioranza assoluta dei Fautori presenti in prima convocazione, qualunque sia il numero dei  Fautori presenti, in seconda convocazione, da effettuarsi almeno a 48 ore di distanza dalla prima. Il Parlamento delibera a maggioranza assoluta dei votanti per voto palese, a meno che un decimo dei  Fautori  presenti non chieda il voto a scrutinio segreto; in caso di parità nelle votazioni si procederà ad un ulteriore votazione in seconda o terza convocazione.
        Di ogni seduta viene redatto verbale controfirmato da almeno un membro della Magistratura dei Regolatori, da conservarsi agli atti dell’Associazione  e di cui ogni Fautore può prendere visione.

Articolo 15  – Il Parlamento si riunisce in sessione ordinaria almeno una volta all'anno, entro il 25 marzo e delibera:
l'approvazione del Bilancio Preventivo e del Programma delle Attività per l'anno corrente;
l'approvazione del Conto Consuntivo per l'anno precedente;
la determinazione delle quote e tasse sociali.
               
Articolo 16  – Il Parlamento si riunisce istituzionalmente in sessione straordinaria ogni 3 anni, in un periodo compreso tra il 1 ottobre e il 9 novembre, per il rinnovo delle cariche sociali, da effettuarsi mediante voto di lista ed a scrutinio segreto.
        Si riunisce inoltre in seduta straordinaria qualora un terzo dei Fautori componenti il Parlamento ne faccia motivata richiesta; in tal caso il Consiglio deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dalla richiesta stessa.
Qualunque Fautore, può sottoporre all'attenzione del Consiglio, che è tenuto a vagliarle e a fornire risposta scritta sull'accoglimento o sul rigetto delle stesse, qualsiasi proposta inerente alle finalità statutarie, finalizzata alla discussione in Parlamento.

Sezione  II  –   il Consiglio della Capitania

Articolo 17 –    Il Consiglio Direttivo dell'Associazione  detto Consiglio della Capitania, è l'organo esecutivo dell'Associazione; esso è formato da:
il Presidente detto Magistrato;
il Vice Presidente, con  funzioni di Segretario, detto Vicario;
il Tesoriere detto Camarlingo;
quattro o sei o otto o dieci Consoli, così come previsto dall'articolo 21 del presente statuto.

Articolo 18  – Il Magistrato viene eletto in occasione della sessione straordinaria del Parlamento, di cui all'articolo 16 del presente statuto; risulterà eletto il  candidato a Magistrato della lista che avrà conseguito la maggior cifra di voti validi, e che ottemperi alla condizione di risiedere nel Comune di Calci da almeno 10 anni, o esservi risieduto per almeno 10 anni.
         Il Magistrato convoca e presiede le riunioni del Consiglio della Capitania  e del Parlamento; ha la rappresentanza legale dell'Associazione e la firma sociale congiuntamente al Camarlingo; cura i rapporti con i terzi.
        In caso di impedimento è sostituito dal Vicario, altrimenti dal membro più anziano del Consiglio della Capitania.

Articolo 19 – Il Vicario viene eletto in occasione della sessione straordinaria del Parlamento, di cui all'articolo 16 del presente statuto; risulterà eletto il  candidato a Vicario della lista che avrà conseguito la maggior cifra di voti validi, e che ottemperi alla condizione  di risiedere nel Comune di Calci da almeno 5 anni, o esservi risieduto per almeno 10 anni.
         Coadiuva l'azione del Magistrato nell'esercizio delle sue funzioni; Il Vicario redige i verbali delle adunanze, tiene in ordine la lista dei Fautori, comunica ai Fautori qualsiasi notizia, tiene i rapporti con la stampa cittadina e le TV locali.

Articolo 20 – Il Camarlingo viene eletto in occasione della sessione straordinaria del Parlamento, di cui all'articolo 16 del presente statuto; risulterà eletto il  candidato a Camarlingo della lista che avrà conseguito la maggior cifra di voti validi, e che ottemperi alla condizione  di risiedere nel Comune di Calci da almeno 5 anni, o esservi risieduto per almeno 10 anni.
         Tiene aggiornati i libri contabili, controlla il pagamento della quota annuale versata dai Fautori, ha la custodia di tutti i documenti amministrativi, del materiale e dei beni finanziari dell'Associazione, vigila in merito all’utilizzo delle disponibilità economiche ed in merito alla conservazione del patrimonio, sottoscrive il bilancio di previsione di spesa, redige annualmente a fine mandato l’inventario dei beni dell’Associazione, ha l’accesso al credito finanziario congiuntamente al Magistrato in nome dell’Associazione.
        Può essere coadiuvato da uno o più elementi esterni all’Associazione, per quanto riguarda la tenuta contabile della stessa.

Articolo 21 –  I Consoli  vengono :
in parte eletti in numero di quattro in occasione della sessione straordinaria del Parlamento, di cui all'articolo 16 del presente statuto: risulteranno  eletti i  quattro candidati a Console della lista che avrà conseguito la maggior cifra di voti validi;
in parte eventualmente designati in numero di due o quattro o sei dal Magistrato, sentiti il Vicario ed il Camarlingo, tra i Fautori componenti il Parlamento, entro 15 giorni dalla sessione straordinaria del Parlamento in cui sono stati eletti gli altri componenti del Consiglio della Capitania.
        In entrambi i casi i Consoli, eletti e designati, devono ottemperare alla condizione  di risiedere nel Comune di Calci da almeno 5 anni, o esservi risieduto per almeno 10 anni.
       
Articolo 22 –  I compiti del Consiglio della Capitania sono:
Predisporre gli atti per il Parlamento.
Proporre al Parlamento gli importi delle quote annuali per i Fautori, in modo tale che non costituiscano impedimento all'accesso all'Associazione.
Formalizzare il bilancio.
Predisporre il programma per le attività.
Stilare l’inventario dei beni d’intesa con i Regolatori.
Gestire l'Associazione.
Promulgare il Regolamento di utilizzo della Sede Sociale

Articolo 23  –  Il Consiglio della Capitania è convocato dal Magistrato tramite pubblico avviso mediante affissione all'albo presso la sede sociale ovvero per iscritto tramite comunicazione da inviare a tutti i membri del Consiglio. È validamente costituito quando siano presenti almeno la metà più uno dei  membri in carica.
        Il Consiglio delibera a maggioranza assoluta dei votanti.        

Articolo 24 –  Il Consiglio potrà cooptare, anche se non Fautori e senza limitazioni di età, razza, residenza, nazionalità, credo religioso e politico, al proprio interno, per adempiere alle varie finalità statutarie, esperti delle varie tematiche di cui all'articolo 2 del presente statuto, costituendo inoltre commissioni o autonomi gruppi di studio.
        Il Consiglio potrà nominare tra i Fautori componenti il Parlamento, uno o più Consiglieri delle Comunità, con il compito di supportare la gestione dell'Associazione e di rappresentare le Comunità in cui è diviso Calci.


Sezione  III  –   la Magistratura dei Regolatori

Articolo 25 –  La Magistratura dei Regolatori è formata da tre Regolatori, eletti in occasione della sessione straordinaria del Parlamento, di cui all'articolo 16 del presente statuto; risulteranno eletti:
il facente funzioni di Presidente, detto Gonfaloniere, quale candidato che avrà conseguito la maggior cifra di preferenze individuali, che ottemperi alla condizione  di risiedere nel Comune di Calci da almeno 2 anni, o esservi risieduto per almeno 10 anni.
gli altri due membri, quali candidati che avranno conseguito la seconda e terza maggior cifra di preferenze individuali, che ottemperino alla condizione nel Comune di Calci da almeno 2 anni, o esservi risieduto per almeno 10 anni.
        I compiti dei Regolatori sono: controfirmare il bilancio consuntivo, intervenire e deliberare su controversie tra i Fautori, in merito alla corretta applicazione dello Statuto, deliberare in merito della decadenza dei Fautori, nel caso di comportamenti contrastanti con le finalità dello Statuto, o lesivi dell’onorabilità dell’Associazione, decretare sanzioni ai Consiglieri qualora non abbiano gestito l’Associazione in modo coerente con le finalità o qualora siano colpevoli di falso in bilancio.
        La carica di Regolatore è incompatibile con tutte le altre previste dallo Statuto; inoltre il Regolatore non può essere parente, discendente o affine entro il terzo grado di un membro del Consiglio della Capitania.
        In caso di impedimento di uno o più Regolatori, il Consiglio della Capitania dovrà provvedere entro due mesi alla surroga mediante designazione di uno o più membri supplenti.


Titolo IV  –  Disposizioni Transitorie e Finali

Articolo 26 –    Per non snaturare l’antico Gioco del Ponte, che si intende riproporre  è  ineleggibile a membro del Consiglio della Capitania e della Magistratura dei Regolatori, chiunque abbia partecipato in qualsiasi forma e in qualsiasi epoca al Gioco del Ponte nelle fila della Fazione di Mezzogiorno.

Articolo 27 –     Tutte le cariche sociali sono non retribuite; potranno essere previste forme di rimborso spese laddove il Consiglio lo riterrà necessario.

Articolo 28 –     Sono vietati i gemellaggi con partiti o movimenti politici e con sette religiose, ordini religiosi, qualsiasi credo religioso eccetera.
(art. modificato il 23 giugno 2009).

Articolo29 –    L’Associazione riconosce la Regata di San Ranieri, come continuazione di quelle antiche regate, che si correvano tra fregate in Arno, fin dall’epoca della Repubblica Pisana, e riprese poi nel 1495 e senza più interruzioni dal 1635 fino al 1718, quando si corse la prima Regata in onore di San Ranieri.

Articolo 30 –     In caso di scioglimento dell'Associazione, i beni torneranno di proprietà dei donatori; il patrimonio acquisito sarà devoluto al Comune di Calci; l'Associazione si scioglie automaticamente, quando risultino iscritti  meno di tre Fautori.

Articolo 31 –     Il presente statuto può essere modificato dal Parlamento in sessione straordinaria solo con il voto favorevole dei due terzi dei Fautori iscritti.
        Le modifiche al Titolo I (tranne l'articolo 6) e IV devono essere approvate dalla totalità dei Fautori iscritti.

Articolo 32 –     Per quanto non espressamente previsto dalle norme del presente statuto, si applicano  le norme del libro I, titolo II del Codice Civile.